Le “bucce di banana” dell’Amministrazione Trasparente

Facebook
Twitter
LinkedIn
anac
A poche settimane dall’obbligo di verifica da parte dell’OIV del rispetto degli obblighi relativi al D.Lgs. 33/2013 per la sezione “Amministrazione Trasparente” delle PA, vale la pena di focalizzarsi sugli errori tipici che si rilevano sui siti istitiuzionali.

Ogni anno, entro il 31 dicembre,  gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni devono attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs. 33/2013. Tali attestazioni devono poi essere pubblicate entro il 31 gennaio nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Negli audit svolti da SI.net sulla sezione “Amministrazione Trasparente” per conto di Pubbliche Amministrazioni, si sono rilevati alcuni errori ricorrenti, autentiche “bucce di banana” su cui è facile scivolare…

E’ chiaro che le inadempienze più evidenti sono relative al mancato caricamento dei contenuti previsti dal D.Lgs. 33/2013, eppure, anche caricando tutte le informazioni richieste, si può incappare in non conformità rispetto a quanto previsto dalla norma.

Per individuare il contesto, ci si deve riferire alla Delibera n. 148 del 03 dicembre 2014, in cui è riportata l’ultima versione della griglia di rilevazione su cui si basano le attestazioni degli Organi Interni di Valutazione (OIV).

Fra questi elementi è importante considerare i seguenti aspetti:

1 – Aggiornamento

Spesso i dati sono presenti, ma già ad una prima occhiata si capisce che non sono aggiornati. Sovente infatti sono il risultato del primo caricamento massivo del 2013 e successivamente non sono stati più presi in considerazione. L’esempio lampante è quello dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, messi sotto la lente di ingrandimento con la delibera 71/2013 e poi finiti nel dimenticatoio. Vale dunque la pena di verificare la data di aggiornamento di ogni sottosezione del sito.

2 – Apertura del formato

L’allegato 4 evidenzia quali sono i criteri di valutazione dei formati dei documenti pubblicati. In particolare, viene attribuito il valore 0 (zero!) se il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato). Si attribuiscono dei valori positivi solo se il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html). In alcuni casi è inevitabile pubblicare documenti scansiti (es. le dichiarazioni patrimoniali degli organi di indirizzo politico), ma sovente non è così. Oltre a fornire un’immagine di arretratezza (spesso i documenti scansiti hanno un equivalente pdf elaborabile), i contenuti di tali documenti difficilmente verranno indicizzati dai motori di ricerca, come richiede la normativa.

3 – Documenti al posto di elenchi

Talvolta la norma richiede la pubblicazione di elenchi di informazioni in formato tabellare (come ad esempio l’elenco dei prevvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione). Ciò che succede sovente è che, invece di elenchi rappresentati in tabelle, viene pubblicata la lista dei documenti relativi, come se fosse l’albo pretorio (si ricorda che l’Amministrazione Trasparente NON è l’albo pretorio, sono due elementi diversi che rispondono a differenti logiche di pubblicazione). La pubblicazione dei documenti rappresenta spesso un’eccedenza del trattamento di dati personali contenuti nei documenti stessi, proprio perché nessuna legge impone la pubblicazione di tali informazioni, per cui la durata della pubblicazione è superiore rispetto a quanto indicato nel TUEL 267/2000.

4 – La privacy, questa sconosciuta

Nella sottosezione relativa ai benefici di natura economica si trovano i peggiori abominii: dalle caselle in pdf con i caratteri “sbianchettati”, non visibili all’occhio umano ma facilmente ricopiabili, fino alla pubblicazione di indirizzi, codici fiscali e quant’altro anche per soggetti in situazioni di disagio economico e sociale. Anche le iniziali dei nomi dei soggetti sono inadeguate. Il Garante della Privacy, nelle sue linee guida per la pubblicazione di dati on line per la PA del 2014, afferma che “la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online”… “Per rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possono consentire l’identificazione anche a posteriori”.

5 – Ciò che non è presente, non è assente bensì inadempiente

Può sembrare un gioco di parole ma non lo è: spesso gli enti non pubblicano alcuna indicazione se il documento richiesto non esiste. Il caso più tipico è la sottosezione relativa alle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati: nella maggior parte dei casi non sono state comminate sanzioni, per cui l’Ente non pubblica alcunché. La norma rileva l’assenza di documenti come inadempienza rispetto a quanto previsto dagli obblighi di legge. In questo caso specifico è sufficiente inserire una nota del tipo “Presso l’Ente non sono state comminate sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati” per evitare lo 0 (zero!) alla voce relativa voce PUBBLICAZIONE nella griglia di valutazione dell’OIV.

Ricordiamo che SI.net supporta gli enti nelle tematiche relative all’Amministrazione Trasparente attraverso corsi di formazione e audit dei contenuti pubblicati, al fine affrontare questa sfida con adeguata preparazione e consapevolezza dei propri mezzi.

_______________________________________________________

Per informazioni sui servizi offerti da SI.net per accompagnarti nelle continue sfide legate all’innovazione tecnologica, scrivi a comunicazione@blog.sinetinformatica.it o telefona allo 0331.576848.

Per ricevere aggiornamenti sulle tematiche relative all’innovazione e all’ICT iscriviti alla nostra newsletter.

Segui SI.net anche su Twitter e su Facebook