Appalti pubblici, in vigore il decreto sulla trasparenza

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Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 si dà attuazione all’art. 5 del d. lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, concernente le informazioni che devono essere tenute e comunicate da PA e soggetti destinatari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche a carico del bilancio dello Stato. Vengono altresì stabilite le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

Il decreto dà quindi attuazione alle direttive sulla trasparenza degli appalti, per cui l’aggiudicatario dovrà compilare una scheda dettagliata sia sulla propria azienda (ragione sociale, numero dei dipendenti, tutori legali e qualsiasi altra informazione utile a definire il proprio profilo), sia sui finanziamenti ottenuti e sullo stato di avanzamento dei lavori.

Nel decreto si stabilisce che “l’adempimento degli obblighi di comunicazione è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello stato, verificato all’atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile”. Il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione può quindi indurre la PA ad interrompere l’erogazione del finanziamento.

La norma è in linea sia con la recente legge anticorruzione – che ha previsto per le imprese l’iscrizione alle “white list” presso le Prefetture, cioè all’elenco dei soggetti virtuosi – sia con il principio di trasparenza delle PA, questa volta applicato ai conti in tema di consulenze, appalti e retribuzioni.

Le Amministrazioni hanno infatti l’obbligo di comunicare tutti i dati relativi alle opere pubbliche ad un database informatizzato: informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla programmazione delle opere, all’affidamento ed allo stato di attuazione dei lavori.

Per quanto riguarda le tempistiche: i dati vanno inoltrati ogni due mesi, a partire dalle opere in corso di progettazione o realizzazione dallo scorso 21 febbraio 2012, pena la revoca del finanziamento.

La trasmissione segue una cadenza predefinita – 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno – e i dati raccolti vengono inserite nel sistema centrale entro i 30 giorni successivi.

“In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013″.

Leggi il testo del decreto pubblicato in GU n. 54 del 5-3-2013

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