Decreto sviluppo: estesa la pubblicazione di informazioni on line per le concessioni di vantaggi economici

Facebook
Twitter
LinkedIn
L’articolo 18 del DL 83/2012 fornisce nuove indicazioni sulle modalità di pubblicazione on line della concessione di vantaggi economici da parte di Pubbliche Amministrazioni.

L’articolo, denominato “Amministrazione aperta”, al comma 1 recita: “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di   qualunque genere… ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet”.

Diversamente da come riportato su alcuni siti internet, quindi, l’articolo non sostiene che tutte le decisioni dei dirigenti (gli atti di determinazione, in pratica) sono da pubblicare on line: il riferimento è alle sole disposizioni di spesa e “vantaggi economici di qualunque genere”. Per tali atti, il comma 2 specifica che si deve riportare:
a) il nome  dell’impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione (attenzione! Non si deve indicare la motivazione della concessione bensì la norma di riferimento, ndr);
d) l’ufficio e il  funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione  del  beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Tali informazioni vanno riportate nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e devono essere di facile consultazione e in formato tabellare: un formato che va verso la diffusione degli Open Data. Il comma 3 specifica anche che devono essere “accessibili ai motori di ricerca”; questa definizione va contro alle Linee Guida del Garante della Privacy relative alla pubblicazione e diffusione sul web di dati personali (pubblicate in G.U. il 19 Marzo 2011), che al punto A.4 suggeriscono “di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca”. Normalmente tutta la sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” era stata oggetto di particolari cautele da parte del Garante, che aveva espresso la necessità di celare le informazioni ivi presenti ai motori di ricerca. Questa innovazione prevede invece, per le informazioni oggetto della norma, l’accessibilità dai motori di ricerca.

A decorrere dal 1° Gennaio 2013 (termine di adeguamento delle PA alla norma), la pubblicazione ai sensi dell’art. 18 costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza sarà rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la  propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

Riguardo alla pubblicazione di tutti gli atti di determinazione all’albo on line, l’argomento è dibattuto fin dal lontano 2006, quando la sentenza 1370/2006 del Consiglio di Stato ne sancì l’obbligo di pubblicazione. In questa direzione si è espresso anche il Vice Prefetto dell’Aquila, che pochi giorni fa ha ribadito tale posizione.

Segui SI.net anche su Twitter e su Facebook. Iscriviti alla nostra newsletter.

Per informazioni sui servizi offerti da SI.net per accompagnarti nelle continue sfide legate all’innovazione tecnologica, scrivi a comunicazione@blog.sinetinformatica.it o telefona allo 0331.576848.