Le più interessanti novità del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

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Qualche giorno fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 235/2010, che apporterà alcune modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale (in seguito indicato come CAD), la cui nuova versione entrerà in vigore il 25 gennaio 2011. Vediamo alcune delle novità più interessanti.

Il processo di dematerializzazione passa inevitabilmente dalla gestione dei documenti e delle loro copie. Il passaggio di stato analogico-digitale e il percorso inverso sono affrontati già nell’articolo 1 quando si introducono le definizioni: si distinguono 2 tipi di copie informatiche di documento analogico (la copia “semplice”, avente il contenuto identico al documento originale, e la copia per immagine, in cui l’identità si ha sia nel contenuto che nella forma) e 2 tipi di copie informatiche di documento informatico (anche in questo caso la copia “semplice” si focalizza sull’identità del contenuto, mentre il duplicato è esplicitamente la “medesima sequenza di valori binari del documento originario”). Si percepisce esplicitamente un diverso concetto di identità fra documenti, in relazione al loro contenuto (in prima istanza) e alla forma.

In generale, i concetti di copia e le transizioni di stato vengono rivisti (artt. 22, 23 e 23 bis); viene inoltre definito il timbro digitale, un “contrassegno  generato  elettronicamente” apposto sulle copie analogiche dei documenti informatici in grado di assicurare la provenienza e la conformità all’originale.

Entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici.

Tra le diverse tipologie di firme elettroniche viene reintrodotta, per adeguarsi agli standard normativi europei, la firma avanzata: diversamente dalle firme qualificata e digitale, pur garantendo comunque un controllo esclusivo da parte del firmatario, nella firma avanzata non è presente un certificato generato da una terza parte.

La Posta Elettronica Certificata attraverso il nuovo CAD acquisirà un peso sempre maggiore nelle comunicazioni delle PA: entro 3 mesi, infatti, le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo (a questo scopo, l’Indice PA diventerà un punto di riferimento per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, sia delle PA che dei privati che potranno essere quindi contattati dagli Enti tramite l’indirizzo comunicato).

Nel nuovo CAD viene anche affrontato l’aspetto della conservazione documentale (art. 44 e 44 bis), consentendo di certificare i propri processi sotto il profilo della sicurezza e della qualità (la certificazione presso digit PA potrà essere ottenuta sia da soggetti pubblici che privati, a cui il responsabile della conservazione può ricorrere).

Nell’art. 41 viene favorito l’interscambio dei dati tra le PA (per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati), agevolando l’acquisizione d’ufficio delle informazioni da parte degli Enti richiedenti tramite la redazione di apposite convenzioni “quadro”, aperte all’adesione di tutte le  amministrazioni interessate (entro 12 mesi).

All’art. 57 si ribadisce nuovamente l’obbligo di rendere disponibili on line moduli e formulari (a partire dal 25 gennaio 2012), pena la possibilità da parte dei cittadini di concludere i relativi procedimenti in assenza di tale documentazione. Questa prescrizione già compariva nella prima versione del CAD (con obbligo di attuazione entro il 31/12/2007), ma poi non ha sortito gli effetti sperati.

Un’altra scadenza rilevante, anche se relativamente lontana, è quella del 25 aprile 2012, data in cui entrerà in vigore l’art. 50 bis, che sancisce l’obbligo da parte delle PA di dotarsi di un piano di continuità operativa.

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Il processo di dematerializzazione passa inevitabilmente dalla gestione dei documenti e delle loro copie. Il passaggio di stato analogico-digitale e il percorso inverso sono affrontati già nell’articolo 1 quando si introducono le definizioni: si distinguono 2 tipi di copie informatiche di documento analogico (la copia “semplice”, avente il contenuto identico al documento originale, e la copia per immagine, in cui l’identità si ha sia nel contenuto che nella forma) e 2 tipi di copie informatiche di documento informatico (anche in questo caso la copia “semplice” si focalizza sull’identità del contenuto, mentre il duplicato è esplicitamente la “medesima sequenza di valori binari del documento originario”). Si percepisce esplicitamente un diverso concetto di identità fra documenti, in relazione al loro contenuto (in prima istanza) e alla forma.

In generale, i concetti di copia e le transizioni di stato vengono rivisti (artt. 22, 23 e 23 bis); viene inoltre definito il timbro digitale, un “contrassegno  generato  elettronicamente” apposto sulle copie analogiche dei documenti informatici in grado di assicurare la provenienza e la conformità all’originale.
 
Entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici. 
 

Tra le diverse tipologie di firme elettroniche viene reintrodotta, per adeguarsi agli standard normativi europei, la firma avanzata: diversamente dalle firme qualificata e digitale, pur garantendo comunque un controllo esclusivo da parte del firmatario, nella firma avanzata non è presente un certificato generato da una terza parte.

La Posta Elettronica Certificata attraverso il nuovo CAD acquisirà un peso sempre maggiore nelle comunicazioni delle PA: entro 3 mesi, infatti, le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una

ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo (a questo scopo, l’Indice PA diventerà un punto di riferimento per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, sia delle PA che dei privati che potranno essere quindi contattati dagli Enti tramite l’indirizzo comunicato).

Nel nuovo CAD viene anche affrontato l’aspetto della conservazione documentale (art. 44 e 44 bis), consentendo di certificare i propri processi sotto il profilo della sicurezza e della qualità (la certificazione presso digit PA potrà essere ottenuta sia da soggetti pubblici che privati, a cui il responsabile della conservazione può ricorrere).

Nell’art. 41 viene favorito l’interscambio dei dati tra le PA (per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati), agevolando l’acquisizione d’ufficio delle informazioni da parte degli Enti richiedenti tramite la redazione di apposite convenzioni “quadro”, aperte all'adesione di tutte le  amministrazioni interessate (entro 12 mesi).
 
All’art. 57 si ribadisce nuovamente l’obbligo di rendere disponibili on line moduli e formulari (a partire dal 25 gennaio 2012), pena la possibilità da parte dei cittadini di concludere i relativi procedimenti in assenza di tale documentazione. Questa prescrizione già compariva nella prima versione del CAD (con obbligo di attuazione entro il 31/12/2007), ma poi non ha sortito gli effetti sperati.

Un’altra scadenza rilevante, anche se relativamente lontana, è quella del 25 aprile 2012, data in cui entrerà in vigore l’art. 50 bis, che sancisce l’obbligo da parte delle PA di dotarsi di un piano di continuità operativa.