Il milleproroghe apre al wi-fi scenari inaspettati

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Il “milleproroghe” (Decreto Legge 225/2010) ha introdotto per il wi-fi una liberalizzazione che va ben oltre le indicazioni del Ministro Maroni dello scorso novembre.

Meno di 2 mesi fa avevamo riportato in un nostro articolo le affermazioni del Ministro Maroni relative al “pensionamento” della legge Pisanu (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) sul tracciamento delle navigazioni wi-fi. Da tali affermazioni emergeva una parziale liberalizzazione, relativa alla decadenza dell’obbligo da parte di particolari categorie di esercenti di comunicare alla Questura l’implementazione di una zona di wi-fi libero a disposizione dei propri utenti. Maroni asseriva la necessità di continuare a tracciare gli accessi in rete, seppur con nuove modalità più snelle e tecnologicamente adeguate. Le sue affermazioni avevano destato molte critiche, come quella riportata in questo interessante articolo.

Il milleproroghe, in realtà, si è spinto ben oltre, abolendo l’obbligo di registrazione dei dati anagrafici e di monitoraggio degli accessi: l’art. 2 c. 19 del DL 225/2010 recita così:

19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,quale attivita’ principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Il Comma 1, aggiornato, indica l’obbligo da parte di chi come attività principale intende gestire un esercizio con abilitate postazioni per la navigazione internet (si parla quindi internet point e affini) di chiedere un’apposita licenza al questore (obbligo valido fino al 31 dicembre 2011).

Il Comma 4, abrogato, parlava delle misure che il titolare o il gestore di un esercizio era “tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati… nonche’ le misure… di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”.

Il Comma 5 indicava invece la competenza del Ministero dell’Interno sul controllo delle rilevazioni attuate in osservanza al comma 4.

Abrogando tali commi, al momento sparisce l’obbligo di acquisire i dati relativi ad un documento di identità e il successivo monitoraggio degli accessi dell’utente (sia per gli accessi wireless che tramite postazioni fisse).

Resta da vedere se verranno in futuro prese in considerazione modalità indirette di rilevazione degli utenti autenticati.

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