Siti web PA: non si applicano le limitazioni di spesa

Facebook
Twitter
LinkedIn
www
La creazione, la gestione e l’aggiornamento dei siti internet istituzionali costituiscono per le Pubbliche Amministrazioni un obbligo di legge. La Corte dei Conti stabilisce dunque che in quanto attinenti a forme di pubblicità obbligatoria, i siti internet non sono soggetti ai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 8, decreto legge 78/2010.


Con la deliberazione 54/2015, la Corte dei Conti, sezione Liguria, ha risposto al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure in merito alla corretta applicazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui fissa un limite di carattere finanziario alle spese sostenibili da pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Ai sensi della citata norma di legge “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche (…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

La Corte dei Conti, dopo aver richiamato precedenti deliberazioni sia della Corte Costituzionale che della stessa Corte dei Conti, ha dichiarato che “La constatazione per cui la creazione e la conservazione di un sito internet istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge, unita alla percezione della notevole mole di dati e informazioni che anche gli enti locali sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica, inducono a ritenere che le spese per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito non soggiacciano, almeno in via di principio, alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria per la quale si applica il principio dettato dalla citata deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.” Secondo quest’ultima infatti “l’esclusione dal novero delle spese soggette alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie e non può pertanto valere per quelle riconducibili alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale disciplinate per le pubbliche amministrazioni dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, anche ove queste siano dirette alla promozione della conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.”

Inoltre, viste le specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che pone a carico anche degli enti locali numerosi obblighi cogenti di pubblicazione nei propri siti istituzionali con riferimento a vari aspetti della propria organizzazione e dell’attività svolta, la conclusione della Corte dei Conti “può senz’altro valere per gli oneri sostenuti in relazione al sito per assicurare un assetto informativo utile ad accrescere la conoscenza da parte della collettività dei servizi pubblici, con estensione dell’assunto, in questo caso, anche in riferimento alle altre attività di comunicazione segnalate dal Comune (e-mail, social), e sempre che ciò avvenga con modalità e scopi meramente informativi e in funzione di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi stessi.”

Consigliamo la lettura dell’intera deliberazione 54/2015 della Corte dei Conti Liguria dove vengono presi in esame anche altri aspetti della spesa pubblica al fine di appurare se rientrino tra le limitazioni previste dal menzionato art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010.

_______________________________________________________

Per ricevere aggiornamenti sulle tematiche relative all’innovazione e all’ICT iscriviti alla nostra newsletter.

Segui SI.net anche su Twitter e su Facebook