Wi-fi libero, sanità elettronica, imprenditori: perplessità del Garante privacy sulle ultime scelte legislative

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Informazioni personali tracciate per chi accede a Internet via wi-fi; troppi dati sanitari a Ministeri e Regioni; perdita di tutele per gli imprenditori. In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, il Garante richiama l’attenzione sui rischi per la privacy dei cittadini che potrebbero derivare da alcune norme contenute nel recentissimo “Decreto del Fare” e nel Disegno di legge sulle semplificazioni.

Due gli articoli del “Decreto del Fare” che hanno suscitano forti perplessità da parte dell’Autorità: quello sul cosiddetto “wi-fi libero” e quello sul Fascicolo sanitario elettronico.

L’articolo 10 del decreto legge n.69 del 21 giugno scorso prevede, come già avviene adesso, che quanti offrono accessi a Internet tramite wi-fi (es. bar, ristoranti, alberghi) non debbano più identificare i clienti che utilizzano il terminale. Ma stabilisce al contempo l’obbligo di tracciare alcune informazioni relative all’accesso alla rete (come il cosiddetto “indirizzo fisico” del terminale, MAC Address) che, a differenza di quanto sostenuto nella norma, sono – ai sensi della Direttiva europea sulla riservatezza e del Codice privacy – dati personali, in quanto molto spesso riconducibili all’utente che si è collegato a Internet.

Peraltro, l’adempimento richiesto, sottolinea il Garante, non solo grava su una platea considerevole di imprese, ma reintroduce obblighi di monitoraggio e registrazione dei dati che, stabiliti a suo tempo dal decreto Pisanu per categorie di gestori diverse da quanti offrono accesso ad Internet con modalità wireless, sono stati successivamente soppressi anche in ragione delle difficoltà e degli oneri legati alla loro applicazione.

Il Garante auspica lo stralcio della norma e l’approfondimento di questi aspetti nell’ambito di un provvedimento che non abbia carattere d’urgenza.

L’art.17 dello stesso decreto, poi, modificando precedenti disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (Fse), prevede che, a fini di ricerca epidemiologica e di programmazione e controllo della spesa sanitaria, le Regioni e le Province autonome, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute possano accedere alle informazioni sanitarie presenti nel Fse di tutti gli assistiti, compresi i documenti clinici prima espressamente esclusi. In questo modo tali amministrazioni si troverebbero ad utilizzare una enorme mole di dati sensibili (ricoveri, accessi ambulatoriali, referti, risultati di analisi cliniche, farmaci prescritti) che, per quanto non immediatamente riconducibili agli interessati, non sono indispensabili per il raggiungimento di finalità diverse da quella della cura.

L’Autorità chiede che la norma venga modificata affinché i soggetti pubblici interessati possano accedere alle sole informazioni effettivamente necessarie per lo svolgimento di tali finalità.

Il Garante ha infine espresso la sua contrarietà alla possibile riproposizione di disposizioni che risulterebbero inserite nel disegno di legge sulle semplificazioni di recente approvato dal Consiglio dei ministri, volte ad escludere gli imprenditori dall’applicazione del Codice privacy. Tali norme privano di fatto le persone fisiche – sia pure quando agiscano nell’esercizio della propria attività imprenditoriale – del diritto alla protezione dei dati, con conseguenze paradossali e non certo semplificatorie. Anzi tali disposizioni sono perfino pregiudizievoli per la stessa attività d’impresa, stante la difficoltà di distinguere, nella vita concreta, il dato della persona fisica da quello riferito alla sua qualità di imprenditore. In questo modo, gli imprenditori si  troverebbero ad avere meno diritti (ad esempio non potrebbero più rivolgersi al Garante per tutelarsi in caso di informazioni non corrette presenti nelle banche dati), ma gli stessi oneri ai quali erano prima soggetti.

La disposizione, peraltro, ricorda il Garante, si porrebbe in netto contrasto con la Direttiva europea con la conseguenza di costringere l’Autorità a sollevare la questione in sede comunitaria.

Fonte: comunicato del 9 luglio 2013 sul sito del Garante della Privacy

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