“Amministrazione aperta”: non si pubblicano i contributi economici a persone

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L’art. 18 del DL 83/2012 impone la pubblicazione di vantaggi economici sul sito internet istituzionale in formati aperti e visibili ai motori di ricerca. A questa pubblicazione, però, non sono soggetti i contributi economici a persone.

La segnalazione di uno degli Enti con cui collaboriamo ci ha spinto ad approfondire l’argomento, analizzando nel dettaglio l’art. 18 che recita al c. 1:

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150.

L’articolo in questione prevede tre fattispecie, che riguardano categorie differenti:
1) concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari —> imprese
2) l’attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi —> persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati
3) comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 —> enti pubblici e privati

Qundi sono esclusi dalla pubblicazione online i contributi a persone (il p.to 1 si riferisce ad imprese e il p.to 3 ad enti pubblici e privati, mentre il p.to 2 a corrispettivi e compensi, non a contributi). Da ciò discende che le forme di pubblicità, previste dal citato art. 18 del D.L. 83/2012, per le persone fisiche sono limitate all’attribuzione di corrispettivi e di compensi e non ad attribuzioni di altra natura.

Occorre inoltre prendere in considerazione le problematiche relative alla privacy. In particolare, il Garante Privacy, nella newsletter del 12 dicembre 2012, parlando di un altro contesto (pubblicazione dati da parte di aziende sanitarie), ha specificato che:

per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

E’ vero che la logica prevalente di trasparenza farebbe sembrare necessaria la pubblicazione di tutte le spese dell’Ente, contributi a persone inclusi. Il punto in realtà è più spinoso di quanto possa sembrare ad una prima analisi. La tematica più delicata sono i contributi erogati ai cittadini per motivi di disagio sociale: la pubblicazione di tali dati, ancor prima dell’art. 18, era prevista all’albo pretorio, ma dovevano essere nascosti ai motori di ricerca, mentre i dati dell’art. 18 no. La differenza è abissale: per visionare la distribuzione dei contributi era finora sufficiente verificare sull’albo pretorio come l’Ente spendesse i propri soldi. In caso di interesse giuridicamente rilevante, un cittadino avrebbe potuto effettuare l’accesso agli atti. Mentre, interpretando estensivamente l’apertura dei dati prevista dall’articolo in esame, sarebbe ora sufficiente inserire il nome di un cittadino su Google per scoprire se si trovi in una situazione di disagio sociale: questo passaggio andrebbe ben oltre il concetto di trasparenza delle attività amministrative. E’ quello che il Garante della Privacy definisce “eccedenza del trattamento”.

Invitiamo quindi a prestare cautela e a non pubblicare i dati in oggetto nella parte del sito dedicata all’“Amministrazione aperta”. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni di legge sulla pubblicazione all’albo pretorio.

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