Videoripresa dei consigli comunali e privacy

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Ettore, un nostro lettore, ci chiede se la videoripresa dei consigli comunali sia consentita dalla legge e, se si, sotto quali condizioni. L’argomento è stato trattato a più riprese dal Garante della Privacy, ma di volta in volta torna alla ribalta assumendo nuove sfaccettature.

Sono numerosi i casi di richiesta da parte di televisioni locali o partiti di effettuare videoriprese dei consigli comunali, per cui è bene fare chiarezza sulla regolamentazione inerente a tali trattamenti.

La linea da tenere è ben delineata nella newsletter del Garante della Privacy del 17 Marzo 2002:
gli artt. 10 e 38 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale; inoltre, l’art. 38 rinvia ad uno specifico regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità delle sedute consiliari.
Per quanto riguarda la richiesta di consenso agli interessati, i soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza doverlo acquisire, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta.

Ne deriva che il regolamento di consiglio comunale indicato all’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 è il documento che dovrebbe disciplinare sia le modalità con cui si possono effettuare le videoriprese del consiglio sia la possibilità di non richiedere il consenso degli interessati (resta invece l’obbligo dell’informativa ai partecipanti). Sempre nel regolamento si dovrebbero indicare le cautele da adottare per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili.

Per quanto riguarda il soggetto che effettua le riprese di consiglio, si possono identificare tre fattispecie diverse (da disciplinare espressamente):
1) Il personale dell’Ente effettua e pubblica le riprese di consiglio: in questo caso il titolare del trattamento è l’Ente ed occorre nominare i dipendenti incaricati del trattamento;
2) La ripresa e/o la pubblicazione viene effettuata da soggetti esterni incaricati direttamente dall’Ente che agiscono in nome e per suo conto. In tal caso il titolare resta sempre l’Ente, ma i soggetti esterni devono essere nominati responsabili del trattamento;
3) La ripresa e la pubblicazione vengono effettuate da soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. una TV locale o gli incaricati di un partito). In tal caso i soggetti devono essere preventivamente autorizzati dal Comune (tale trattamento deve essere previsto dal regolamento sopra citato) e sono i titolari del trattamento. E’ consigliabile per l’Ente tutelarsi facendo firmare una dichiarazione con cui i soggetti esterni si impegnano a non divulgare informazioni sensibili e ad effettuare trattamenti conformi con quanto definito nel regolamento di consiglio.

L’operato dei titolari esterni è regolamentato dagli artt. 136 e seguenti del Codice della Privacy (“Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica”), anche se si tratta di blog e pubblicazioni da parte di soggetti che non svolgono il lavoro di giornalista: a tal proposito, la tematica del blog è trattata al cap. 5 della pubblicazione “Privacy e giornalismo“.

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