Giurisdizione sul web, sentenza della Corte di Giustizia

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Con la sentenza del 25/10/2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce a quale giudice di uno Stato membro spetti la competenza nel caso in cui venga leso un diritto della personalità attraverso internet.

La Corte di Giustizia, adita da due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e dal Tribunal de grande instance de Paris, ha stabilito i seguenti principi:

a) l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi;

b) in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata (questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito);

c) l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione (direttiva sul “commercio elettronico”), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro in cui egli è stabilito.

In particolare, la Corte ha osservato che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione − circoscritta territorialmente − di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Ciò posto, poiché l’impatto di un’informazione messa in rete sui diritti della personalità di un determinato soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha individuato tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’Unione europea, precisando che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale.

La sentenza trae origine da due cause distinte, C 509/09 e C 161/10, poi riunite. Nella prima, un cittadino tedesco condannato per omicidio e poi ammesso alla libertà condizionale, si rivolgeva ai giudici tedeschi per intimare ad un sito web di informazione austriaco di non riportare più notizie in relazione al crimine commesso, indicando il suo nome per esteso. La società austriaca aveva contestato la competenza internazionale dei giudici tedeschi, ritenendo di poter essere convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci. Nella seconda causa, un V.I.P. cittadino francese, lamentando violazioni della sua vita privata e del diritto all’immagine, agiva in giudizio contro una società britannica, editrice del Sunday Mirror, che aveva pubblicato sul sito internet del quotidiano un articolo di gossip che lo riguardava. La società inglese contestava la competenza internazionale del tribunale francese, in quanto riteneva non sussistere un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito e il presunto danno sul territorio francese.

Fonti:
– http://www.cortedicassazione.it dove è presente il testo della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del  25 ottobre 2011
–  Quale giurisdizione su Internet? Interviene la Corte di Giustizia – egovnews

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